Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 1588 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deve verificare la sussistenza dei presupposti dell’inottemperanza al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, con particolare riguardo alla rituale notificazione del titolo e all’inutile decorso del termine dilatorio. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina la conformazione al giudicato e, sussistendone i presupposti, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all’attribuzione della stessa per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione presso la sede reale.

Con il medesimo ricorso il ricorrente ha domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., oltre alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ammissibilità del ricorso in ottemperanza. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., era stata notificata al Ministero presso la sede reale, e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del giudice del lavoro. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile e, nel merito, fondato.

Pertanto il Tribunale ha ordinato al Ministero, ove nelle more non vi avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione della condanna alle spese di lite ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza. Il termine assegnato per provvedere è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dall’amministrazione nella corresponsione delle somme dovute ne giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Tribunale ha infine nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituitosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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