Mutamento della misura compensativa ammesso anche dopo l’esito negativo della prova attitudinale (TAR Lazio n. 1574 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento, prevista dall’art. 14, par. 2, della Direttiva n. 2005/36/CE e dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007, non si esaurisce con l’opzione iniziale del richiedente. L’esito negativo della prova attitudinale non preclude l’accesso alla diversa misura compensativa, quando questa resti l’unica modalità per esercitare la professione in Italia. L’amministrazione e il giudice nazionale devono interpretare la normativa interna in senso conforme alle libertà di circolazione e di stabilimento di cui agli artt. 45 e 49 TFUE. Il diniego fondato su esigenze di buon andamento degli uffici o sull’assenza di un’espressa previsione normativa del ripensamento è illegittimo, perché solo la tutela della salute pubblica giustifica restrizioni. Il comma 2-bis dell’art. 23 impone all’autorità competente di determinare il numero di ripetizioni consentite nel rispetto del principio di non discriminazione.

Il Fatto

La ricorrente, abilitata in Spagna alla professione di igienista dentale, ha chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo in Italia. L’amministrazione ha subordinato il riconoscimento al superamento di una misura compensativa, lasciando alla richiedente la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento.

La ricorrente ha optato per la prova attitudinale. Dopo l’esito negativo, ha domandato di essere ammessa al tirocinio di adattamento di ventiquattro mesi presso un’università italiana. Il Ministero ha opposto un diniego, ritenendo la scelta iniziale ormai consumata. Avverso il silenzio prima e il provvedimento poi, la ricorrente ha proposto ricorso e motivi aggiunti davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, richiamato dalla sentenza n. 100/2025. Le autorità nazionali sono tenute a un’interpretazione elastica della normativa interna, idonea a non ostacolare la piena attuazione delle libertà garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE.

Il quadro normativo di riferimento comprende l’art. 14, par. 2, della Direttiva n. 2005/36/CE, che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio e prova, e gli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007. Il comma 2-bis dell’art. 23 attribuisce all’autorità competente il compito di stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, nel rispetto della prassi nazionale e del principio di non discriminazione.

Il TAR esamina le due motivazioni poste a fondamento del diniego ministeriale e le respinge entrambe. Quanto al profilo formale, la facoltà di modificare la scelta non può essere ridotta a un jus poenitendi non previsto dalla legge. La richiesta non esprime un ripensamento personale, ma la presa d’atto dell’incapacità di superare la prova: il tirocinio rappresentava l’unica modalità residua per esercitare la professione.

Quanto al profilo organizzativo, il paventato aggravio degli uffici non può prevalere sulle libertà europee. Solo la tutela della salute pubblica costituisce motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione. Il Ministero, inoltre, non ha indicato il numero di ripetizioni consentite né la prassi seguita per la professione, né ha contestato specificamente la dedotta disparità di trattamento.

Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Il ricorso sul silenzio è dichiarato cessato per sopravvenuta materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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