Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per il bonus docenti (TAR Lazio n. 4554 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione resistente, che non può limitarsi a un atto di mero stile. In caso di inadempimento accertato, il giudice condanna l’Amministrazione a provvedere e nomina fin da ora un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. va respinta quando l’ottemperanza riguardi una sentenza emessa da meno di due anni e non emerga una volontà di non adempiere.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente (c.d. bonus docenti) per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione, con nomina di un commissario ad acta e applicazione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. In primo luogo, ha richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, c.p.a., che legittima l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha quindi rilevato che l’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronuncia da eseguire non risultava svolta, né emergevano dagli atti elementi che dimostrassero il contrario o sopravvenienze ostative. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti circa la corretta esecuzione del giudicato.

Sulla base di tale accertamento, il Tribunale ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora, il Collegio l’ha respinta, rilevando che si trattava di ottemperanza a sentenza emessa da meno di due anni e che non emergeva una volontà dell’Amministrazione di non adempiere. Ha invece accolto la domanda di condanna alle spese di lite, liquidate forfettariamente in euro 800, oltre spese generali e accessori, tenendo conto della soccombenza parziale, della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per le esecuzioni mobiliari, con la riduzione del 30% per l’assenza di questioni complesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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