Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1210 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è prevista per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Costituiscono presupposti dell’azione l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione che non offra alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento va condannata ad eseguire il giudicato nel termine assegnato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza del 14 dicembre 2023, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente la somma di euro 2.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
La pronuncia non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero. Decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la docente ha introdotto davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 10 settembre 2025. È inoltre pacifica l’avvenuta notifica al Ministero della sentenza stessa e il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.
Superato lo scrutinio dei presupposti, il Tribunale ha affrontato la questione dell’ammissibilità dell’ottemperanza rispetto a una pronuncia del giudice ordinario. La sentenza impugnata appartiene al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., poiché quest’ultima azione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Su questa sola circostanza, e in assenza di diversa prova contraria, il Collegio ha fondato l’accoglimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro 2.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
È stata inoltre disposta la nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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