Avviso orale: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 1481 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, intervenuta dopo la costituzione dell’Amministrazione e prima della decisione, integra una sopravvenuta carenza di interesse che impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza esaminare il merito delle censure proposte avverso l’avviso orale emanato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce condizione dell’azione venuta meno in corso di causa: il venir meno dell’utilità concreta richiesta dal ricorrente rende il processo inammissibile e priva di fondamento ogni ulteriore sindacato sulla legittimità del provvedimento impugnato. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della natura della controversia e dell’assenza di una effettiva attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Con provvedimento del 16 dicembre 2022, il Questore della Provincia di Cosenza emetteva nei confronti del ricorrente un avviso orale ai sensi dell’articolato normativo di cui al d.lgs. n. 159/2011, recante la disciplina delle misure di prevenzione personali.
Il destinatario del provvedimento impugnava l’atto questorile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. L’Amministrazione dell’Interno e la Questura di Cosenza si costituivano in giudizio per resistere alle avverse pretese, depositando la documentazione a sostegno della legittimità dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il collegio, preliminarmente, ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato, in vista della trattazione della causa, un atto con il quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione, intervenuta dopo la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, è stata assunta dal Tribunale quale presupposto processuale idoneo a definire il giudizio.
Il TAR Calabria ha quindi richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La norma codifica il principio per cui l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della definizione del processo: qualora l’utilità sostanziale originariamente perseguita venga meno per fatti sopravvenuti, la funzione giurisdizionale non può essere attivata per un sindacato meramente astratto o accademico sulla legittimità dell’atto impugnato, risultando improcedibile il ricorso.
La pronuncia non è entrata nel merito delle doglianze formulate avverso l’avviso orale: la dichiarazione della parte ricorrente ha reso superfluo ogni esame delle censure, in quanto la valutazione della fondatezza delle stesse non sarebbe stata suscettibile di produrre alcuna utilità concreta in capo al ricorrente. In proposito, il collegio ha ritenuto che la condizione dell’azione, costituita dall’interesse ad agire, debba sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la circostanza che l’Amministrazione resistente aveva svolto una difesa di mero stile, senza un effettivo contributo alla definizione del giudizio. La decisione assume rilievo perché chiarisce che, in caso di sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza virtuale non può essere automaticamente posta a carico della parte recedente, dovendo il giudice valutare la concreta attività processuale svolta dalle parti e le ragioni che hanno determinato la cessazione della materia del contendere in senso lato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.