Ottemperanza per trattamenti ABA: rimborso integrale dei costi e inutilizzabilità delle difese tardive (TAR Puglia n. 647 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso cui il creditore ottiene l’esecuzione coattiva del giudicato. In tale sede, l’amministrazione soccombente non può limitarsi a eccezioni generiche, ma deve dimostrare di aver adempiuto o di essere nell’impossibilità di farlo, anche mediante l’erogazione diretta della prestazione sanitaria. Qualora l’amministrazione non provveda all’erogazione diretta della terapia prescritta, è obbligata al rimborso integrale dei costi sostenuti dal privato, debitamente documentati. Nel contenzioso di ottemperanza, le difese e i documenti depositati dall’amministrazione oltre i termini perentori previsti dall’art. 73, co. 3, e dall’art. 87, co. 3, cod. proc. amm. sono inutilizzabili. La penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica e può essere negata in considerazione della situazione di difficoltà finanziaria dell’ente, legata ai vincoli di bilancio e alla necessità di adottare provvedimenti straordinari.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, con una sentenza divenuta definitiva, aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto a erogare a un minore il trattamento ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre a logopedia, oppure a rimborsare i costi sostenuti dalla famiglia. Nonostante le fatture fossero state regolarmente trasmesse, l’ASL era rimasta inerte. I genitori, quindi, hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Azienda al pagamento di quanto dovuto, con nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha in primo luogo accolto l’eccezione di tardività sollevata dai ricorrenti avverso le difese dell’ASL, depositate il 23 marzo 2026 alle ore 13:28. Il Collegio ha rilevato che, essendo fissata la camera di consiglio per l’8 aprile 2026, il termine libero di venti giorni per il deposito di documenti era scaduto il 18 marzo, mentre quello di quindici giorni per le memorie era decorso il 23 marzo alle ore 12:00. La memoria e i documenti prodotti successivamente sono stati pertanto dichiarati inutilizzabili, con conseguente esclusione dal thema decidendum.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’azione di ottemperanza è volta a ottenere l’esecuzione del giudicato. La sentenza del Tribunale di Taranto era stata notificata all’ASL ed era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione né elementi che giustificassero l’inadempimento. In particolare, l’ASL non aveva dimostrato di aver erogato direttamente il servizio o di aver indirizzato i ricorrenti a strutture pubbliche o convenzionate per il periodo successivo alla sentenza.

Il TAR ha poi respinto le contestazioni sulla prova del pagamento delle fatture, ritenendole generiche e indimostrate. Le fatture prodotte dai ricorrenti, rilasciate dal centro che aveva erogato la terapia, risultavano idonee a comprovare il credito, in quanto indicavano tipologia di terapia, mensilità, costo e attestazione dell’avvenuto pagamento. Inoltre, la prescrizione medica non conteneva limiti temporali e la patologia risultava stabilizzata, rendendo irrilevante l’eccezione sull’annualità della prescrizione.

Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, condannando l’ASL a corrispondere ai ricorrenti la somma di 31.640,04 euro per le fatture già pagate, oltre interessi legali, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza per le somme dovute fino a tale data e dalla richiesta per quelle successive. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni per l’adempimento, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stata infine respinta la domanda di penalità di mora, in considerazione delle difficoltà economiche e dei vincoli di bilancio dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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