Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Sicilia n. 474 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, e la definitività del giudicato, condizione necessaria quando non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Verificati tali presupposti, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a eseguire la prestazione riconosciuta dal titolo, con fissazione del termine di adempimento. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale, il quale assicura l’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, è stato riconosciuto al ricorrente — docente — il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per tre anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire la Carta con accredito delle somme spettanti, per l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risulta rispettato: la notifica del ricorso è intervenuta dopo oltre nove mesi dalla notificazione della sentenza.
Parimenti comprovato è il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, attestato dalla produzione documentale di segreteria. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, che richiede tale verifica ogniqualvolta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, citando Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’attribuzione della Carta Docente per il valore complessivo riconosciuto, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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