Concessioni demaniali marittime e contratti attivi: applicabile la par condicio anche alla fase di segretezza dell’offerta (TAR Puglia n. 208 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di affidamento dei contratti attivi della pubblica amministrazione, tra cui rientrano quelle dirette all’assegnazione di concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, sono soggette ai principi generali richiamati dall’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 ed individuati dall’art. 3 del medesimo decreto. Tra questi principi assume rilievo la par condicio dei concorrenti, la cui osservanza può essere compromessa dalla conoscenza anticipata del prezzo offerto, derivante dall’inserimento, nella busta amministrativa, di un documento contenente elementi idonei a rendere conoscibile l’offerta economica. Tale condotta, che viola il principio di segretezza dell’offerta e di separazione delle fasi di gara, legittima l’esclusione del concorrente dalla procedura.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico-ricreativo ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta indetta da un Comune per l’assegnazione di trentacinque lotti in concessione demaniale marittima. Il provvedimento di esclusione era stato adottato dall’Amministrazione sul rilievo che la società, nella busta amministrativa, aveva inserito un documento contenente elementi idonei a rendere conoscibile l’offerta economica, in violazione della par condicio e del principio di segretezza dell’offerta e di separazione delle fasi di gara.
La ricorrente ha contestato l’esclusione, chiedendo l’annullamento dei verbali di gara e della conseguente determinazione di approvazione degli elenchi degli ammessi ed esclusi, unitamente alla sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, rilevando che le procedure di affidamento dei contratti attivi della pubblica amministrazione – tra i quali vanno ricomprese quelle dirette all’affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo – sono soggette ai principi generali di cui all’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023. Tale disposizione opera un rinvio ai principi individuati dall’art. 3 del medesimo decreto legislativo, tra i quali compare anche la par condicio.
Con specifico riferimento alla vicenda, il Collegio ha evidenziato che la par condicio potrebbe essere falsata dalla conoscenza anticipata del prezzo offerto, determinata dalla presenza, nella busta amministrativa, di un documento contenente elementi dell’offerta economica. Tale circostanza integra la violazione del principio di segretezza dell’offerta e della separazione delle fasi di gara, richiamati dalla lex specialis.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare non è apparsa assistita dal requisito del fumus boni iuris. Il Tribunale ha inoltre rilevato l’insussistenza del periculum in mora, non avendo la parte ricorrente allegato alcun concreto e specifico pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impugnato provvedimento.
Il Collegio ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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