Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 473 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile solo se il titolo esecutivo è divenuto definitivo e se è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Accertati tali presupposti processuali, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di attribuire le somme riconosciute dal giudice del lavoro a titolo di Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere a una docente di ruolo la costituzione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, e ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero non si è costituito. La causa è stata discussa in camera di consiglio e rimessa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente i presupposti di ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Verifica anzitutto il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Il termine risulta rispettato, essendo la notifica dell’atto introduttivo intervenuta più di nove mesi dopo la notificazione della sentenza.

Il giudice accerta poi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale accertamento è necessario ogniqualvolta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, e sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il passaggio in giudicato è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in giudizio.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di attribuire la Carta del docente, oltre interessi o rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il giudice nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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