Inammissibile l’ottemperanza se serve attività cognitoria sul quantum (TAR Sicilia n. 1851 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non consente al giudice amministrativo di svolgere attività cognitoria diretta a integrare, arricchire o specificare il giudicato civile. Quando la determinazione di quanto dovuto non si traduca in mere e automatiche operazioni di calcolo, ma implichi la soluzione di contestazioni in fatto o in diritto sull’entità delle spettanze, il ricorso è inammissibile per difetto dei presupposti. Né il commissario ad acta può supplire a tale carenza, restando inibito al giudice dell’ottemperanza ogni accertamento che ecceda l’esecuzione materiale del titolo. La concorrente proposizione dell’esecuzione forzata ordinaria e del giudizio di ottemperanza resta possibile, con il solo limite del divieto di duplicazione di quanto dovuto.

Il Fatto

Una società ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, deducendo l’adempimento solo parziale del titolo. L’Azienda, secondo la prospettazione, avrebbe corrisposto buona parte della sorte capitale, lasciando insoddisfatti gli interessi moratori, il risarcimento forfettario e le spese processuali.

Dopo la notifica dell’atto di precetto, l’Azienda propone opposizione davanti al giudice ordinario. Nel giudizio amministrativo l’ASP contesta il residuo di sorte capitale, il quantum degli interessi e la debenza del risarcimento forfettario, depositando documentazione a sostegno. Sopravviene, inoltre, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo disposta dal Giudice istruttore. La causa giunge alla camera di consiglio, ove il Collegio dà avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. sui possibili profili di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione della pendenza del giudizio di opposizione a precetto davanti al giudice ordinario. Richiamando un indirizzo consolidato, il TAR ricorda che per l’esecuzione coattiva delle sentenze del giudice ordinario che condannano la pubblica amministrazione al pagamento di somme è possibile la concorrente proposizione dell’esecuzione forzata ordinaria e del giudizio di ottemperanza, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte quanto dovuto. La pendenza dell’opposizione non preclude, dunque, l’esame del ricorso.

Il nodo centrale riguarda invece i limiti dei poteri del giudice dell’ottemperanza. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la determinazione di quanto dovuto, soprattutto quando in sede esecutiva emergano contestazioni sull’entità delle spettanze, costituisce questione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza e va decisa dal competente giudice di cognizione.

Sul punto il TAR valorizza il principio per cui è impedito al giudice amministrativo dell’ottemperanza, neanche a mezzo del commissario ad acta, di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che essa non si traduca in mere e automatiche operazioni di calcolo, scevre da contestazioni in fatto o in diritto.

Nel caso concreto l’Azienda ha contestato la determinazione di quanto asseritamente ancora dovuto, depositando documentazione senza replica della controricorrente. Si rende quindi necessaria un’attività cognitoria che, per orientamento stabile, è inibita al giudice dell’ottemperanza, al quale è precluso di integrare o specificare il giudicato civile con una formazione progressiva dello stesso.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della necessità di un’ulteriore attività cognitoria e delle peculiarità della vicenda sottesa alla controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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