Esecuzione del giudicato sull’erogazione della Carta docente al termine dilatorio (TAR Lombardia n. 619 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’Amministrazione a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è eseguibile in sede di ottemperanza quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta integrale esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è la sentenza munita di attestazione di conformità. L’onere di dimostrare l’intervenuto adempimento grava sull’Amministrazione resistente, con conseguente obbligo di erogazione e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Con la sentenza n. 1270/2024, emessa il 26 marzo 2024, il giudice del lavoro ha accolto la domanda per complessivi € 2.000,00, ponendo le spese a carico della parte soccombente.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 31 agosto 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 aprile 2025. Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria, e in copia conforme è stata notificata all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso risultava dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, da intendersi quale lasso minimo fra la notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e l’esecuzione giudiziale.

Il Collegio ha richiamato la nozione di titolo esecutivo dell’art. 474 cod. proc. civ., individuandola nella sentenza dotata di attestazione di conformità, secondo l’orientamento di Consiglio di Stato, Sez. V, n. 309 del 2024. Su questa base ha escluso che l’Amministrazione potesse sottrarsi all’esecuzione.

Decisiva è risultata l’assenza di prova, da parte del Ministero resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Tale carenza probatoria ha determinato l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con funzioni attivabili su istanza del creditore trascorso il termine assegnato e con esecuzione entro i successivi centoventi giorni. Ha escluso la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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