Compensazione coattiva GSE su rinnovabili: cautela negata per mancata prova del pregiudizio (TAR Lombardia n. 641 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. non può essere concessa quando il pregiudizio grave e irreparabile sia allegato in termini generici e non risulti documentato e soggettivizzato in relazione alla specifica situazione patrimoniale e finanziaria della singola società ricorrente, anche se qualificata come SPV appartenente a un portfolio di investimento. La diligenza qualificata dell’operatore di settore impone di approntare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese creditorie ragionevolmente prevedibili in ragione del quadro normativo di riferimento. Resta dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo delle fatture, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di compensazione adottati dal GSE in esecuzione di provvedimenti regolatori.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili, qualificate come special purpose vehicles (SPV) e appartenenti a diversi portfolio di investimento, hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la Delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL e la successiva Delibera n. 143/2023/R/EEL, recanti attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) in materia di interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Con successivi motivi aggiunti, le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alle fatture-richieste di pagamento, alle diffide e alle comunicazioni di compensazione emesse dal GSE a decorrere dal 17 febbraio 2026, chiedendone la sospensione cautelare. Il ricorso giunge alla camera di consiglio del 22 maggio 2026, con le Amministrazioni costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’esame delle eccezioni pregiudiziali resta riservato al merito, ma ha comunque evidenziato come sia quantomeno dubbia la diretta impugnabilità degli atti esecutivi del GSE e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, profilo che incide sul fumus boni iuris della domanda cautelare.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, osservando che il pregiudizio era stato allegato in termini di rischio di compromissione della stabilità economica dei portfolio cui appartengono le singole società, senza tuttavia essere documentato e soggettivizzato in relazione alla specifica situazione patrimoniale e finanziaria delle diverse ricorrenti.
La Corte ha inoltre evidenziato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, le società ricorrenti, operando secondo criteri di qualificata diligenza, erano tenute ad approntare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione. Il carattere prevedibile delle pretese esclude, pertanto, che l’operatore possa invocare un pregiudizio grave e irreparabile derivante da oneri ragionevolmente programmabili.
Infine, il Tribunale ha richiamato il principio della reversibilità della pretesa economica, osservando che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito, elemento che esclude l’irreparabilità del danno lamentato. La domanda cautelare è stata respinta, con condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di fase in favore del GSE e di ARERA, liquidate in misura forfettaria.
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Nota della Redazione
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