Ottemperanza al giudicato sulla Carta docenti e astreintes dal ritardo (TAR Lombardia n. 993 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione al titolo va condannata a provvedervi entro il termine assegnato dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 non esime l’Amministrazione dall’obbligo di esecuzione una volta decorso inutilmente. La richiesta di astreintes è fondata, ma la penalità decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini fissati in sentenza e va commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, perché il ritardo non può essere sanzionato retroattivamente rispetto all’esecuzione ordinata.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che ha dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione, o a fornirne altra equipollente, con interessi o rivalutazione.

Il titolo, notificato in data 14.06.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’inottemperanza è dunque accertata e il ricorso è fondato.

L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato, con l’adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario.

Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La penalità, tuttavia, deve decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, secondo il disposto richiamato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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