Annullata l’aggiudicazione per anno di fabbricazione dei distributori (TAR Lombardia n. 3505 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il punteggio relativo all’anno di fabbricazione dei beni offerti va riferito all’anno di produzione originaria dell’apparecchio da parte del costruttore, non alla data degli interventi di revisione, ricostituzione o manutenzione eseguiti da un soggetto diverso dal produttore. La commissione di gara valuta illegittimamente l’offerta quando attribuisce il punteggio massimo sul presupposto di un anno di fabbricazione non veritiero, essendo irrilevante che il concorrente abbia indicato un fornitore che opera interventi tecnici su apparecchi già esistenti. Accertata l’erroneità del presupposto, il giudice annulla l’aggiudicazione e la stazione appaltante deve riattribuire il punteggio e disporre l’aggiudicazione in favore del concorrente che sopravanza in graduatoria, salvo le verifiche di legge.
Il Fatto
Una scuola ha indetto una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 187 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione, mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti preconfezionati, della durata di 36 mesi e con un importo stimato a base d’asta di euro 129.200,00. L’aggiudicazione era prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Alla procedura, svolta sulla piattaforma MEPA, hanno partecipato due operatori.
La gara è stata aggiudicata a un concorrente con 99 punti; la seconda classificata ha conseguito 97 punti. Quest’ultima ha impugnato la determina di aggiudicazione, il verbale di gara e il diniego tacito di annullamento in autotutela, lamentando la violazione dei criteri di attribuzione del punteggio e l’erroneità della valutazione delle offerte tecniche. Le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità. Secondo le resistenti il termine sarebbe decorso dalla trasmissione della documentazione relativa all’offerta della società aggiudicataria, avvenuta il 20 dicembre 2024 in riscontro alla richiesta di accesso agli atti. L’eccezione è infondata: dalla documentazione emerge che in tale data è stata trasmessa soltanto l’offerta tecnica ed economica, mentre la determina di aggiudicazione e il verbale di attribuzione dei punteggi sono stati comunicati alla ricorrente il 21 gennaio 2025.
Il Collegio rileva che sul portale MEPA erano stati pubblicati unicamente i punteggi attribuiti agli operatori e non l’indicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Neppure erano stati resi disponibili gli atti di gara; la determina è stata pubblicata sul sito istituzionale solo il 28 gennaio 2025 per un errore materiale. La fattispecie si distingue dunque dalla pronuncia del TAR Lazio n. 11888/2022, invocata dalla controinteressata. Il dies a quo va collocato al 21 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente tempestività del ricorso, notificato il 18 febbraio 2025.
Nel merito il Collegio esamina il criterio relativo all’anno di fabbricazione dei distributori. Il disciplinare di gara richiede apparecchi di ultimissima generazione; il capitolato tecnico prevede un punteggio variabile da zero punti, per distributori fabbricati nel 2017 o prima, a sei punti, per distributori con anno di fabbricazione 2022 o successivo. L’anno di fabbricazione va inteso come l’anno in cui il distributore è stato originariamente prodotto e assemblato dal costruttore.
La commissione ha attribuito il punteggio massimo ai distributori offerti dall’aggiudicataria, indicando il 2022 come anno di fabbricazione. Tale presupposto è però smentito dalle note del detentore del marchio, che ha dichiarato di essere l’unico produttore dei distributori a tale marchio e di aver messo fuori produzione i due modelli, rispettivamente, nel 2019 e nel 2011. La tesi della controinteressata, secondo cui gli apparecchi andrebbero considerati di nuova generazione per gli interventi eseguiti da un’impresa terza, è smentita dalla documentazione: la visura camerale attesta che oggetto sociale di quella società è l’acquisto, la vendita e il noleggio di distributori, e le relazioni tecniche ammettono che si tratta di ricostituzione, revisione e manutenzione su apparecchi già esistenti, con modifiche estetiche e funzionali non strutturali.
Deve pertanto escludersi la correttezza dell’anno di fabbricazione indicato e affermarsi l’illegittimità del punteggio attribuito. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. L’amministrazione dovrà riattribuire il punteggio e, non essendo contestato che a ciò consegua il sopravanzare in graduatoria dell’offerta della ricorrente, disporre l’aggiudicazione in suo favore, salvo le verifiche di legge. Non si provvede sulla domanda di inefficacia del contratto, non risultando lo stesso stipulato. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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