Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del Commissario ad acta (TAR Piemonte n. 70 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che aziona il giudicato deve fornire la prova del titolo e della sua notificazione all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale, nonché dell’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia. Il giudice può inoltre trasmettere gli atti alla Procura contabile per i profili di danno erariale.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, limitatamente al riconoscimento della carta docenti. Il titolo era stato emesso dal Tribunale Civile di Torino, Sezione Lavoro, e notificato all’Amministrazione soccombente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso. L’USR per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato preliminarmente la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data della proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che differisce l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione, e ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Si è provveduto altresì alla distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Il Collegio ha infine ritenuto di mandare alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame.
Nota della Redazione
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