Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e revoca in autotutela del diniego (TAR Molise n. 21 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando non si riscontri una soddisfazione sostanziale, e men che meno integrale, delle pretese azionate. La richiesta della parte ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere sottende il venir meno dell’interesse a una decisione di merito. La revoca in autotutela del diniego comporta ex se la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire adottato dall’Ufficio Tecnico comunale sulla propria istanza presentata per la ristrutturazione edilizia di un immobile. L’Amministrazione aveva respinto la domanda rilevando che il progetto assumeva come riferimento i parametri urbanistici della zona “B” del vigente P.R.G., mentre l’intervento ricadeva in un’area qualificata di interesse collettivo.

Il Comune, regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio. Il gravame era affidato a quattro motivi, incentrati sulla decadenza e inapplicabilità del vincolo espropriativo previsto dalle N.T.A., sull’omessa istruttoria e sul difetto di motivazione. Nel corso del giudizio il ricorrente depositava il sopravvenuto provvedimento di revoca del diniego e concludeva per la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che, con l’ordinanza n. 71 del 2024, erano stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune per chiarire l’origine e l’attualità del vincolo, rimasti completamente inadempiuti. Con la successiva ordinanza cautelare n. 111 del 2024 la domanda cautelare era stata accolta ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con contestuale rinnovo degli incombenti istruttori, anch’essi non eseguiti.

Il Collegio ha quindi esaminato la sopravvenuta nota comunale di revoca del provvedimento impugnato. Ha osservato che tale atto non offriva elementi idonei a riscontrare una soddisfazione sostanziale, e tanto meno integrale, delle pretese azionate nel giudizio.

Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che la conclusiva richiesta del ricorrente, tesa a ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, valesse comunque a sottendere il venir meno dell’interesse a una decisione sul merito della controversia.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune, che con il proprio originario provvedimento, poi ritirato, aveva dato causa senza giustificate ragioni alla controversia. La sopravvenuta revoca in autotutela ha comportato ex se la soccombenza virtuale dell’Amministrazione; le spese, liquidate in dispositivo, sono state distratte in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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