Accertamento del PEF nell’offerta economica e ordine istruttorio reiterato (TAR Puglia n. 363 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di adeguatezza e sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF), prescritta dall’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, costituisce adempimento necessario e prodromico rispetto all’attribuzione del punteggio dell’offerta economica. L’omessa indicazione, nell’offerta, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza relativi allo specifico lotto per cui si concorre integra violazione di legge, ove l’offerente abbia presentato una sola offerta per più lotti. In caso di mancato deposito della documentazione richiesta, il giudice amministrativo può reiterare l’ordine istruttorio, ferma la misura cautelare, avvertendo che l’inerzia sarà valutata ai fini della trasmissione degli atti all’autorità competente.

Il Fatto

La società Abaco S.p.a. ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune di Pulsano ha aggiudicato alla controinteressata il lotto n. 2 di una gara per l’affidamento in concessione di servizi di riscossione e gestione delle entrate comunali. Con il ricorso incidentale escludente, la società aggiudicataria ha lamentato la violazione dell’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, per non aver la Commissione giudicatrice effettuato la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF presentato dalla ricorrente principale.

Con ordinanza n. 607/2025, il Tribunale aveva disposto un ordine istruttorio, chiedendo alla Stazione appaltante una documentata relazione in ordine all’effettuazione e agli esiti del vaglio sul PEF. L’Amministrazione, tuttavia, non si è costituita in giudizio e non ha depositato la richiesta relazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che, alla data dell’udienza, la relazione richiesta non risulta depositata e che il Comune non si è costituito. La mancata ottemperanza rende necessario reiterare l’ordine istruttorio, mantenendo ferma la misura cautelare già disposta con l’ordinanza n. 607/2025.

Il Collegio, in applicazione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 c.p.a., assegna giorni 30 per il deposito della documentazione, con l’espresso avvertimento che l’ulteriore inerzia sarà valutata ai fini della trasmissione degli atti all’autorità competente per eventuali profili di responsabilità erariale e penale.

La decisione si fonda sulla necessità di acquisire elementi conoscitivi essenziali per scrutinare la doglianza relativa alla verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF, che costituisce presupposto per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica. Il giudice, pertanto, non può esimersi dal sollecitare la cooperazione dell’Amministrazione, la cui inerzia non può pregiudicare l’effettività della tutela.

Conseguentemente, il Tribunale fissa l’udienza pubblica per il prosieguo e dispone la comunicazione dell’ordinanza alla segreteria della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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