Commissario ad acta per ottemperanza al giudicato sui pagamenti al docente (TAR Piemonte n. 68 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sussistenza del giudicato e la sua mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda, una volta che il titolo sia stato rilasciato in copia attestata conforme ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. e notificato al domicilio reale del soccombente. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali, con dies a quo nella notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo ovvero nel giorno in cui diviene efficace la nomina del Commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite il sistema della carta elettronica, della complessiva somma di 2.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all’effettivo soddisfo. Il titolo non risulta eseguito.
La parte ha quindi introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna al pagamento delle somme liquidate, la fissazione della penalità di mora, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già percepito.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem è fissato nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione e ridotta per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Collegio ha disposto la distrazione in favore del procuratore antistatario, la refusione del contributo unificato e la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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