Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docenti: commissario ad acta (TAR Campania n. 1594 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del titolo, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che si costituisce in giudizio solo formalmente e non prova l’avvenuto pagamento non dimostra l’adempimento, con la conseguenza che l’obbligo di conformarsi al giudicato resta inottemperato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, il quale deve anche allocare la somma in bilancio, poiché l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Due docenti hanno adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Avellino, sezione lavoro. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivarla per gli importi riconosciuti, oltre interessi e spese di lite.

Le ricorrenti hanno esposto che la sentenza è stata notificata con formula esecutiva in data 04.11.2025 ed è passata in giudicato, come da certificato rilasciato dalla cancelleria competente. Preso atto del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, hanno chiesto al Collegio di dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarsi al decisum, condannandolo a corrispondere le somme spettanti, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato presso la Segreteria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.. Sotto il profilo dell’ammissibilità, il Tribunale ha rilevato che è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, norma che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale scadenza.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha verificato che le statuizioni contenute nella decisione, correttamente notificata e passata in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato sul punto il proprio precedente TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, in tema di onere della prova dell’adempimento, Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.

Accolta la domanda, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Il commissario è tenuto a insediarsi su formale richiesta della parte ricorrente, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e a provvedere entro i successivi sessanta giorni al pagamento della somma dovuta, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha precisato che il commissario deve procedere anche all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Espletate le operazioni, l’organismo commissariale deve far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della limitata attività difensiva e della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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