Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 679 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione integrale entro il termine assegnato. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta un dirigente ministeriale, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Non si dispone la condanna ad astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando la procedura di ottemperanza sia già stringente e celere.
Il Fatto
La parte ricorrente ha adito il giudice amministrativo con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo indicato in sentenza, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici richiamati. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso, dopo la notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente e i numerosi conformi ulteriori arresti, di cui ha fatto proprie le motivazioni, e ha accolto il ricorso adottando le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni, anche attraverso un funzionario delegato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso, in linea con il precedente del TAR Lombardia.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, determinati tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate, oltre al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la procedura di ottemperanza stringente e celere già disposta. Le spese e il rimborso sono stati distratti a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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