Titoli aggiuntivi e laurea specialistica nel concorso straordinario docenti (TAR Emilia-Romagna n. 27 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso straordinario per il reclutamento del personale docente, la laurea specialistica conseguita dal candidato, dichiarata come titolo ulteriore rispetto al diploma ISEF indicato quale titolo di accesso, deve essere valutata ai sensi del punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022. Detta disposizione attribuisce 7,5 punti per il diploma di laurea di vecchio ordinamento, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il diploma accademico di vecchio ordinamento e il diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o alla procedura concorsuale. La laurea specialistica non è equiparabile al diploma ISEF, che ne costituisce anzi presupposto di accesso, e pertanto non può essere esclusa dalla valutazione come titolo aggiuntivo. L’omessa attribuzione del punteggio determina l’illegittimità del punteggio complessivo assegnato e della conseguente esclusione dalla graduatoria di merito.
Il Fatto
La ricorrente, docente di scienze motorie, ha partecipato al concorso straordinario per la classe di concorso A048, indicando quale titolo di accesso il diploma ISEF conseguito nel 2002 e quale titolo aggiuntivo la laurea specialistica in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattativa, conseguita nel 2007. Pur avendo superato la prova orale con 93 punti, la valutazione dei titoli si è fermata a 14,25 punti, non essendo stata riconosciuta la laurea specialistica quale titolo ulteriore. Con il punteggio complessivo di 107,25 punti, la candidata è rimasta esclusa dalla graduatoria definitiva, alla quale accedevano i candidati con almeno 108,25 punti. La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso, deducendo la violazione del punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022, che avrebbe imposto il riconoscimento di ulteriori 7,5 punti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha individuato il thema decidendum nella spettanza del punteggio previsto dal punto B.4.6 dell’Allegato B al D.M. n. 108/2022 per i titoli di studio ulteriori rispetto a quello di accesso. Ha rilevato che la ricorrente ha prodotto, quale titolo aggiuntivo, la laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative, appartenente alla classe 76/S ed equiparata alla laurea magistrale LM-67 dalla tabella di equiparazione del D.M. 9 luglio 2009, e non la laurea triennale in scienze motorie L-22, cui l’Amministrazione aveva erroneamente fatto riferimento.
Il Tribunale ha escluso che la laurea specialistica possa ritenersi “sostanzialmente equiparabile” al diploma ISEF, atteso che quest’ultimo costituisce presupposto di accesso al relativo corso di studi. Ha pertanto ritenuto erroneo il richiamo alla legge n. 136/2002, operato dall’Amministrazione in riferimento alla laurea triennale, e ha affermato che il possesso di un titolo di studio ulteriore e autonomo rispetto a quello di accesso integra la fattispecie prevista dal punto B.4.6.
In un caso analogo, richiamato dal Collegio, è stato precisato che, laddove la laurea specialistica non abbia costituito il titolo di accesso all’abilitazione, essendo sufficiente il diploma ISEF, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutarla come titolo ulteriore (TAR Piemonte, sez. II, n. 1023 del 2017). La decisione ha accolto il ricorso, riconoscendo alla ricorrente i 7,5 punti aggiuntivi, con conseguente rettifica del punteggio complessivo e del collocamento in graduatoria. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.