Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 498 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, del lavoro, che abbia riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’Amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente, con la conseguenza che l’inerzia non è giustificata. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 è applicabile, con i necessari adattamenti, al giudizio di ottemperanza, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio. La questione giunge al Tribunale amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato nei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.
Il Tribunale ha confermato il proprio orientamento, richiamando la sentenza n. 267 del 2025, secondo cui la norma citata, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio ha poi escluso che l’organo intimato possa giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente.
Il ricorso è stato quindi accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente. Il tutto con accessori di legge ed entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza. Vista la serialità del contenzioso, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.