reiterato ordine istruttorio e valutazione del mancato inadempimento (TAR Abruzzo n. 285 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, può rinnovare un ordine di incombenti già impartito e rimasto inottemperato, assegnando un termine perentorio per l’adempimento. La reiterata mancata ottemperanza all’ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., potendo costituire elemento per la decisione della causa e comportare altresì la condanna alle spese nei confronti della parte inadempiente. L’ordine istruttorio, in particolare quando coinvolge l’Amministrazione resistente, è funzionale ad acquisire elementi di conoscenza necessari per la definizione del giudizio e non può essere disatteso senza conseguenze sul piano processuale.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dei genitori di una studentessa, del verbale del Consiglio di Classe e della mancata ammissione della minore all’esame di Stato, nonché, con motivi aggiunti, del provvedimento con cui la Commissione dell’Esame di Stato per la sessione suppletiva 2023/2024 aveva attestato il mancato superamento dell’esame medesimo e la non idoneità della candidata.
Il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti impugnati, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il giudizio, nel quale si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto scolastico, è stato avviato verso la definizione del merito, con il Tribunale che ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con ordinanza collegiale ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell’Istituto scolastico, già ordinato con la precedente ordinanza n. 245 del 23/06/2025 e non ottemperato. Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover rinnovare la richiesta istruttoria, ordinando all’Istituto il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle questioni giuridiche sollevate con i motivi aggiunti.
L’oggetto dell’ordine istruttorio concerne specificamente il provvedimento prot. 0014065 dell’11/10/2024, i verbali degli scrutini del Consiglio di Classe, le valutazioni espresse sugli elaborati della candidata e il giudizio di non idoneità. L’Istituto resistente è stato invitato a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Il Tribunale ha altresì precisato che il reiterato eventuale inadempimento all’ordine istruttorio impartito potrà essere valutato agli effetti dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e della condanna alle spese. Tale disposizione consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, attribuendo così rilievo alla mancata collaborazione dell’Amministrazione nell’acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
Conseguentemente, il Tribunale ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2026, fissando un nuovo termine per l’adempimento istruttorio e rimarcando le possibili conseguenze processuali dell’eventuale ulteriore inottemperanza.
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Nota della Redazione
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