Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2231 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo conosce dell’attuazione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., previo decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, va dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato dal giudice, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Alla mancata o tardiva esecuzione consegue la condanna al pagamento dell’astreinte, parametrata agli interessi legali e contenuta nel limite del 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in epigrafe.
La sentenza ottemperanda aveva condannato l’amministrazione all’erogazione della prestazione, per un importo complessivo dichiarato di € 2.000,00, oltre spese. Non proposta impugnazione, il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine dilatorio. L’amministrazione, costituitasi, non ha allegato alcuna prova dell’adempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dal quadro dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, per quanto riguarda il caso deciso. La previsione della lett. c) abilita espressamente l’azione con riferimento alle sentenze del giudice ordinario.
Il giudice ha verificato in via preliminare il rispetto delle condizioni processuali. È stato rispettato tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel giudicato. Il Collegio ha onerato l’amministrazione del tempestivo deposito della prova dell’avvenuto adempimento.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad un funzionario, per il caso di decorrenza infruttuosa del termine assegnato, con ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, ed espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La Corte ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è stata accolta nei limiti indicati. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato nel 10% dell’importo dovuto, in linea con i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e della Adunanza Plenaria n. 7/2019, richiamate a sostegno della funzione compulsiva e non sproporzionata della misura. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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