Valutazioni tecniche di gara sindacabili solo per manifesta illogicità (TAR Sicilia n. 2413 del 08.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della Commissione giudicatrice sul pregio tecnico delle offerte costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore tecnico macroscopico o violazione delle regole della procedura, restando preclusa la sostituzione del giudizio dell’organo valutatore con quello del giudice o della parte. La consultazione di cataloghi, manuali tecnici o fonti liberamente accessibili è legittima quando è finalizzata a verificare le caratteristiche dei modelli espressamente indicati nell’offerta, mentre è illegittima l’integrazione sostanziale della proposta mediante l’attribuzione di prestazioni non desumibili dall’offerta stessa. Il mero scarto di punteggio tra i concorrenti, non accompagnato dalla dimostrazione dell’illogicità delle singole valutazioni, non integra disparità di trattamento.

Il Fatto

Il Comune di Alcamo ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento biennale del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e di trasporto e smaltimento dei fanghi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 all’offerta economica). All’esito delle valutazioni la Commissione ha attribuito alla controinteressata il punteggio tecnico più alto, mentre la ricorrente, gestore uscente, ha conseguito il punteggio pieno sull’offerta economica. La graduatoria finale ha visto prevalere la controinteressata.

La ricorrente ha impugnato i verbali di gara e la determinazione di aggiudicazione definitiva, deducendo la disapplicazione della griglia valutativa della lex specialis, l’illogicità dei coefficienti attribuiti su più sub-criteri, la violazione del limite delle venti facciate dell’offerta tecnica, la disparità di trattamento e la consultazione di fonti esterne da parte della Commissione. Ha chiesto il subentro nel contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. o, in subordine, il risarcimento. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio pacifico secondo cui il sindacato sulle valutazioni tecniche della Commissione è limitato ai vizi di macroscopica illogicità, travisamento ed errore tecnico, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 5392 del 2025 e Sez. V, n. 10195 del 2024. Esaminati i singoli sub-criteri, il giudice rileva che le censure si risolvono in una diversa valutazione comparativa del pregio delle soluzioni offerte, non consentita in sede giurisdizionale.

Sul punto centrale della controversia, relativo alla centrifuga per la disidratazione dei fanghi, il Tribunale distingue nettamente due ipotesi: l’integrazione sostanziale dell’offerta, illegittima perché viola l’immodificabilità della proposta e la par condicio, e l’attività istruttoria di verifica, legittima quando la Commissione consulta fonti pubblicamente accessibili per controllare l’attendibilità delle caratteristiche dei modelli espressamente indicati dall’offerente. Poiché l’aggiudicataria aveva assunto un modello quale apparecchiatura di riferimento, la consultazione dei cataloghi del produttore non ha alterato il contenuto dell’offerta.

Quanto all’art. 17 del disciplinare, che vieta ai concorrenti di integrare la proposta mediante richiami a documenti esterni, il Tribunale ne delimita l’ambito: la norma riguarda il contenuto dell’offerta, non le modalità di verifica della Commissione. Le fonti esterne non hanno costituito l’unico fondamento dei coefficienti attribuiti, come conferma lo scarto contenuto tra i punteggi e la stessa sequenza espositiva della relazione.

La dedotta disparità di trattamento sistemica è respinta perché priva della dimostrazione dell’illogicità delle singole valutazioni. Le simulazioni di ricalcolo non assumono valore dirimente, poiché presuppongono come dimostrata proprio la premessa contestata, ossia l’erroneità dei coefficienti. Il ricorso è rigettato, con salvezza degli atti impugnati e condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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