Giudicato civile e ne bis in idem nel processo amministrativo per ERP (TAR Emilia-Romagna n. 1566 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato civile formatosi sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo preclude, nel successivo giudizio amministrativo tra le stesse parti, il riesame delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono presupposto logico-giuridico della decisione, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse. Ne consegue che le domande volte a ottenere l’accertamento dei requisiti di legge per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la declaratoria di illegittimità del medesimo atto già annullato dal giudice ordinario sono improcedibili per violazione del ne bis in idem. Il diritto al trasferimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è intrasmissibile per via ereditaria, dovendosi verificare in capo all’erede la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Il danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita, sicché non è risarcibile quando l’interessato non avrebbe comunque ottenuto il provvedimento favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determina comunale n. 1613/2014, con la quale gli era stato ordinato il rilascio di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, asseritamente occupati in assenza di titolo. Egli assumeva di averne diritto quale erede dei propri congiunti, ai quali gli alloggi erano stati originariamente assegnati, e chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della gestione e della cessione degli immobili, la declaratoria di illegittimità degli atti presupposti e il risarcimento dei danni, in forma specifica e per equivalente.
Il Comune di Comacchio e l’Azienda Casa Emilia Romagna — ACER Ferrara si costituivano per resistere, eccependo plurime ragioni di inammissibilità e di infondatezza. Si costituivano altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio. Il ricorrente non presentava memorie e la domanda cautelare era respinta con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava preliminarmente che il ricorrente aveva già impugnato la determina n. 1613/2014 davanti al Giudice ordinario, il quale aveva definitivamente respinto l’impugnazione, con conferma della Corte di Cassazione. Il Giudice civile aveva accertato che il ricorrente non aveva dimostrato la propria qualità di erede e di convivente delle assegnatarie, che il diritto al trasferimento dell’alloggio è intrasmissibile per via ereditaria e che comunque difettavano i requisiti di legge, essendo le assegnatarie in mora nel pagamento dei canoni e gravando sugli alloggi abusi edilizi.
Richiamato il principio per cui l’autorità del giudicato si estende alle ragioni che costituiscono presupposto logico-giuridico della decisione, il Tribunale ne ha tratto che le domande di accertamento dei requisiti e di illegittimità della determina concretizzavano una duplicazione dell’azione, in violazione del ne bis in idem, applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. Le stesse sono state pertanto dichiarate improcedibili, applicando il principio della ragione più liquida.
Le domande concernenti la gestione e la cessione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Comacchio, diversi da quelli per cui è causa, sono state invece dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere, non vantando il ricorrente alcuna pretesa differenziata rispetto alla generalità dei consociati e non potendo trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento.
Quanto alle domande risarcitorie, il Collegio ha ricordato che il danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita e che l’ingiustizia del danno non può presumersi dal mero superamento del termine. Nel caso di specie, né i danti causa né il ricorrente soddisfacevano i requisiti per ottenere il trasferimento degli immobili, sicché il rispetto del termine non avrebbe arrecato alcuna utilità. Parimenti infondate sono risultate le domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente, mancando il requisito dell’ingiustizia del danno, attesa la legittimità del provvedimento di rilascio.
Il Collegio ha infine confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, difettando il requisito della non manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere.
Nota della Redazione
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