Emersione lavoro irregolare: attestazioni di data successiva all’8 marzo 2020 ammissibili (TAR Emilia-Romagna n. 85 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 richiede che la presenza in Italia anteriore all’8 marzo 2020 sia comprovata da attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici, ma non impone che tali attestazioni siano redatte anteriormente a quella data. La circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020 che pretende la data anteriore non ha natura normativa né vincolante per il giudice. L’onus probandi va valutato in senso sostanziale: sono sufficienti indici astrattamente idonei a comprovare la presenza, anche se provenienti da soggetti che erogano servizi di carattere pubblicistico in favore di stranieri irregolari. Il diniego fondato sul solo dato cronologico della redazione, in assenza di contestazioni sulla attendibilità o veridicità delle attestazioni, è illegittimo.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia del 4 giugno 2024, con cui era stata rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare domestico presentata il 12 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
Il diniego si fondava su due rilievi: il disconoscimento, da parte dell’ente che avrebbe dovuto trasmetterla, della prova documentale della presenza in Italia anteriore all’8 marzo 2020; e la inidoneità dell’integrazione documentale successivamente prodotta, costituita da una certificazione medica del 4 luglio 2020 e da una dichiarazione parrocchiale del 23 febbraio 2023, in quanto redatte dopo il termine dell’8 marzo 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato il motivo di nullità per sottoscrizione del provvedimento da parte di funzionario privo di poteri delegati, rilevando che la questione resta assorbita dalla sopraggiunta convalida dell’8 ottobre 2024. Secondo l’orientamento consolidato, l’esercizio del potere di convalida da parte dell’organo titolare sana con efficacia retroattiva l’atto viziato, ancorché pendente il giudizio, e l’atto di convalida non è stato impugnato. Infondata è risultata anche la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’Amministrazione ha documentato l’invio del preavviso di rigetto in data 21 luglio 2023, successivo alla sentenza di annullamento della Sezione.
Sul merito, il Collegio ha ricordato che il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10223 del 19 dicembre 2024 ha chiarito che le circolari ministeriali non hanno natura normativa né provvedimentale e non vincolano nemmeno il giudice, dovendo questi interpretare il dato normativo, che non specifica le modalità di attestazione della presenza. La lettura estensiva si impone alla luce della ratio della disciplina, volta a favorire gli stranieri in situazioni di precarietà lavorativa pur in presenza dei presupposti di integrazione sociale.
Quanto alla documentazione, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2023 ha ammesso la validità del certificato medico rilasciato da medici convenzionati, valorizzando il profilo oggettivo — la natura sostanzialmente pubblicistica della funzione svolta verso soggetti irregolari — rispetto al profilo soggettivo dell’organismo. Indici della presenza ante 8 marzo 2020 possono trarsi anche dalla dichiarazione del parroco, responsabile di un centro di assistenza, attestante la fruizione di servizi igienico-sanitari.
Nel caso concreto l’Amministrazione non ha contestato la veridicità delle attestazioni né la loro provenienza, limitandosi a eccepirne la data di redazione posteriore all’8 marzo 2020. Poiché il dettato normativo non prevede l’anteriorità della redazione, la circolare non è vincolante e manca ogni allegazione di falsità ictu oculi, il Collegio ha ritenuto che il motivo ostativo addotto non rientri tra le ipotesi preclusive del beneficio, con conseguente illegittimità del provvedimento. Il ricorso è stato accolto, con effetto conformativo sulla riedizione del potere e compensazione delle spese, con rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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