Il gestore di sala non può imporre all’Amministrazione la revoca dei titoli del concessionario in caso di continuità della raccolta (TAR Lazio n. 11594 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra concessionario della rete per la gestione telematica del gioco lecito e gestore di sala ha natura privatistica ed esula dall’ambito del rapporto amministrativo intercorrente tra l’Amministrazione e il concessionario, disciplinato dalla convenzione concessoria stipulata ai sensi dell’art. 110, comma 6, Tulps. L’Amministrazione non è tenuta a disporre la revoca o l’annullamento dei titoli autorizzativi rilasciati al concessionario (c.d. certificati di idoneità) quando la raccolta di gioco presso le sale non risulti interrotta, essendo preminente l’interesse pubblico alla continuità della raccolta e del gettito erariale. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento assume carattere meramente formale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto adottare un provvedimento di contenuto diverso. L’azione avverso il silenzio si estingue per mancata riassunzione del ricorso introduttivo, ove la parte riassuma unicamente il ricorso per motivi aggiunti.
Il Fatto
La società, quale gestore di due sale bingo, aveva sottoscritto contratti con un concessionario per il collegamento alla rete telematica di apparecchi VLT. Prima della scadenza contrattuale, il gestore comunicava l’intenzione di sostituire gli apparecchi con quelli di un nuovo concessionario dello stesso gruppo societario. Il concessionario originario agiva in giudizio e il Tribunale civile accertava l’esaurimento dei rapporti contrattuali, condannandolo a distaccare gli apparecchi dalle sale.
Il gestore presentava quindi istanza all’Amministrazione per ottenere l’avvio di un procedimento di revoca dei titoli autorizzativi del concessionario. L’Amministrazione, dopo aver intimato al concessionario di cessare l’attività nelle sale e avviato un procedimento di revoca, riscontrava l’istanza rappresentando l’impossibilità di procedere, atteso che la raccolta di gioco proseguiva senza interruzioni e che la sentenza civile era stata appellata. Avverso tale nota e avverso il silenzio veniva proposto ricorso, poi riassunto dinanzi al TAR Lazio a seguito della declaratoria di incompetenza del TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, rilevando che le ricorrenti avevano riassunto unicamente il ricorso per motivi aggiunti e non anche il ricorso introduttivo con cui era stata esperita l’azione ex art. 117 c.p.a.: il giudizio instaurato con tale originario ricorso risultava pertanto estinto per mancata riassunzione.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto la controversia tra gestore di sala e concessionario di natura eminentemente privatistica, esulante dal rapporto amministrativo disciplinato dalla convenzione concessoria. Tale convenzione, pur consentendo l’affidamento a terzi gestori di parte dell’attività, stabilisce la preminenza dell’interesse pubblico alla continuità della raccolta del gioco, come desumibile dalle clausole sulla gestione obbligatoria, sulla decadenza in caso di sospensione non autorizzata e sul contenuto minimo dei contratti con i gestori di sala.
La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la raccolta di gioco non era mai stata interrotta, essendo proseguita senza soluzione di continuità nonostante il contenzioso pendente. L’Amministrazione aveva correttamente conformato il proprio operato alle circolari richiamate nella nota impugnata, che non impongono la revoca dei titoli autorizzativi in assenza di interruzione dell’attività, essendo la relativa ratio quella di evitare la paralisi della raccolta o il blocco del gettito erariale.
Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il Tribunale ha osservato che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento assume carattere meramente formale, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 in quanto l’Amministrazione, sulla scorta delle disposizioni convenzionali e delle circolari richiamate, non avrebbe potuto adottare un provvedimento di contenuto diverso. Infine, stante la legittimità dell’operato, è stata disattesa anche la domanda risarcitoria, non sussistendo il requisito della condotta contra ius.
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Nota della Redazione
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