Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 631 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto dei docenti a contratto a tempo determinato al beneficio della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione che non abbia provveduto all’assegnazione delle somme dovute. La procedura ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza in copia conforme, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’obbligo di esecuzione integrale del giudicato va assolto entro il termine fissato dal giudice, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti assunti a tempo determinato, hanno convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui, fruibile tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati in sentenza. Il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, con sentenza n. 96 del 13.7.2023, ha accolto le domande e ha condannato il Ministero ad assegnare la Carta accreditandovi gli importi dovuti, oltre interessi legali fino al saldo.

Formatosi il giudicato, attestato in atti, e non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese e l’adozione di misure per l’eventuale ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione dell’istanza è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della Carta elettronica del docente. Il ricorso è stato quindi accolto, analogamente ai numerosi precedenti conformi dello stesso Tribunale, le cui motivazioni sono state richiamate.

Per l’effetto, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, adottando le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine assegnato, e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ha ritenuto di applicare astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della stringente e celere procedura disposta. Le spese e il rimborso sono stati distratti a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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