Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su Carta elettronica docente (TAR Lazio n. 335 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accoglie il ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la persistente inottemperanza, il Collegio ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di infruttuoso decorso, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta in assenza di una specifica richiesta della parte e di una perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 7450/2024 del 25.06.2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, condannando il Ministero a corrispondere complessivi € 1.000,00 e alle spese di lite, con distrazione ai procuratori antistatari. Notificato il titolo, l’Amministrazione non ha adempiuto nel termine legale. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la domanda di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. verificandone i presupposti. Il titolo esecutivo consiste in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, azionata e ritualmente notificata all’Amministrazione intimata.

Il TAR accerta che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Risulta per tabulas che il Ministero non ha proceduto al pagamento delle somme dovute.

Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente quanto liquidato. Il TAR ordina l’esecuzione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di infruttuoso decorso, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente.

Quanto alle penalità di mora, il TAR ritiene non sussistenti allo stato i presupposti, potendosi provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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