Computo dei servizi pre-ruolo e commissario ad acta per l’ottemperanza (TAR Lazio n. 10765 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’azione deve ritenersi ammissibile quando, al momento della notifica del ricorso, sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato, per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione può essere desunto dall’attestazione apposta in calce alla decisione. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione entro un termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e riserva l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che ne dichiarava il diritto al computo, ai fini della ricostruzione della carriera, dei servizi pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 4 e giorni 7, con il conseguente diritto all’inquadramento nella classe stipendiale 9-14 dal 1.4.2014 e nella classe 15-20 dal 1.4.2020, oltre al pagamento di una somma di denaro e delle spese processuali. Nonostante la notifica della decisione in forma esecutiva e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La docente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo del rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, rilevando che la notifica della decisione all’Amministrazione era avvenuta in data antecedente e che, alla data di notifica del ricorso per ottemperanza, il termine era ormai decorso. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, sulla base dell’attestazione apposta in calce alla decisione stessa.
Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che non risultava alcuna attività esecutiva posta in essere dal Ministero resistente, il quale si era limitato a una costituzione di stile. L’inadempienza è apparsa quindi pacifica, giustificando l’accoglimento della domanda e l’ordine di esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.
Il TAR ha inoltre nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempienza, al fine di evitare ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale. Ha infine riservato l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. per l’ipotesi di persistente inadempimento e riconosciuto il diritto agli interessi legali sulla somma dovuta sino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., nonché la rifusione delle spese processuali, liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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