Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 58 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La competenza del giudice amministrativo sussiste ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., rientrando la pronuncia tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve essere decorso. Verificata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Latina, sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il diritto ad usufruire, per alcuni anni scolastici, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio economico.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero il 1 marzo 2025; in atti risulta l’attestazione dell’ufficio competente circa il passaggio in giudicato. L’amministrazione non ha ottemperato, per cui la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale afferma innanzitutto la propria competenza, richiamando l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Verifica poi i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisando tanto il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, accertato con idonea certificazione dell’ufficio competente, quanto il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nessun dubbio residua sulla riconducibilità della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti le cui statuizioni, rimaste ineseguite, possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. Il giudice richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina proprio l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Ministero intimato, pur costituitosi, non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. L’inerzia dell’amministrazione sostiene dunque l’accoglimento.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, adottando gli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi, nei modi e nella misura ivi indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, nomina fin d’ora il commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione, liquidato in complessivi euro 1.000,00 salvo conguaglio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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