Rinuncia al ricorso e spese a carico del rinunciante nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 60 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria. La rinuncia è sottoposta alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal procuratore autorizzato, dell’intervenuta conoscenza della controparte e dell’assenza di interesse di questa alla prosecuzione del giudizio. La conoscenza può conseguirsi anche mediante forme equipollenti alla notifica, quali la dichiarazione resa in udienza o il deposito dell’atto sottoscritto dalla parte. Presa atto della rinuncia ritualmente notificata e non opposta, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm. Le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante secondo l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui il Comune aveva disposto il diniego dell’istanza ex art. 44 CCE, presentata per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile nell’ambito del Piano Italia 5G PNRR. Il ricorso era diretto contro il provvedimento di diniego e contro gli atti presupposti, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi.
Si erano costituiti il Comune, resistendo al gravame, e, con memoria di pura forma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nella fase cautelare il Tribunale aveva respinto la domanda di tutela, rilevando l’assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al gravame, ritualmente notificato alle altre parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata presso la segreteria. L’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce.
La rinuncia è sottoposta a tre sole condizioni: la provenienza dalla parte o dal procuratore espressamente autorizzato; l’intervenuta conoscenza della controparte; l’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio. Quanto alla conoscenza, la Corte richiama il principio secondo cui essa può conseguirsi in modo formale o mediante forme equipollenti, come la dichiarazione resa in udienza, il deposito dell’atto sottoscritto dalla parte, o la dichiarazione con adesione delle difese delle altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429).
Nel caso concreto, la conoscenza della rinuncia è comprovata dal deposito in atti della documentazione attestante la previa notifica alle altre parti. Nessuna di esse si è opposta alla rinuncia. Il Collegio ha quindi ritenuto di dover prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm.
Quanto alle spese, esse sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. e liquidate in favore del Comune, anche alla luce della palese difformità della documentazione progettuale rispetto all’esistente. Le spese sono compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in considerazione del carattere formale delle difese dell’Avvocatura dello Stato, e nulla è disposto verso le parti non costituite.
Il dispositivo dà atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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