Proroga automatica delle concessioni balneari illegittima e disapplicabile dal Comune (TAR Campania n. 904 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni legislative che dispongono la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, sicché vanno disapplicate anche dalle amministrazioni comunali. L’art. 12 della Direttiva Servizi ha effetto diretto e impone la procedura selettiva per il rilascio delle concessioni; la scarsità della risorsa demaniale è presunta fino a prova contraria gravante sull’ente. È legittima la sola proroga tecnica funzionale alla conclusione di una gara già indetta o deliberata in tempi brevissimi. L’art. 37 cod. nav. e l’art. 18 reg. es. cod. nav. non assicurano garanzie di imparzialità e trasparenza equivalenti all’evidenza pubblica. L’AGCM è legittimata ad agire ex art. 21-bis della l. n. 287/1990 e conserva interesse anche dopo la scadenza dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il Comune di Sapri, con avviso pubblicato in Albo Pretorio il 25 maggio 2025, ha richiamato la disciplina di cui al d.l. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024, e ha disposto una proroga definita “tecnica” delle concessioni demaniali in essere fino al 30 ottobre 2025, preannunciando l’aggiudicazione delle nuove concessioni entro il 30 marzo 2026.
L’AGCM ha impugnato l’atto ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, deducendo la violazione del diritto euro-unitario e l’omessa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e una controinteressata ha contestato la propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la legittimazione straordinaria dell’Autorità ricorrente, titolare di un interesse pubblicistico al corretto funzionamento del mercato. La disapplicazione degli atti di indirizzo generali si propaga agli atti attuativi, senza che l’Autorità debba inseguire l’amministrazione in un circolo vizioso.
L’eccezione di improcedibilità è respinta. In assenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’atto impugnato conserva il proprio potenziale lesivo e permane un interesse attuale, anche in chiave preventiva e di orientamento pro futuro dell’azione amministrativa.
Nel merito, la Sezione richiama l’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e la giurisprudenza successiva: le proroghe automatiche devono essere disapplicate da giudici e amministrazioni. La Corte di Giustizia UE, nelle note pronunce Promoimpresa e Comune di Ginosa, ha riconosciuto all’art. 12 della Direttiva Servizi effetto diretto, incondizionato e sufficientemente preciso.
Il Collegio ribadisce che la valutazione sulla scarsità della risorsa non condiziona l’applicabilità della direttiva: essa si presume finché l’ente non dimostri, con adeguata istruttoria, l’abbondanza della risorsa costiera. Il Comune resistente non ha dato prova contraria.
Neppure l’avviso pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 358/1952 vale a sanare la posizione: l’art. 37 cod. nav. non garantisce pubblicità adeguata né imparzialità verso i concessionari storici. Nel caso concreto manca persino una vera proroga tecnica, essendo stata disposta una proroga generalizzata in attesa della predisposizione del bando. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti e obbligo conformativo per il Comune; spese compensate.
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Nota della Redazione
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