Ottemperanza: pagamento eseguito dopo la notifica del ricorso, cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1030 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione, l’onere della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di provvedere grava sul debitore, ossia sull’amministrazione stessa. Ove l’amministrazione non fornisca la prova che il pagamento sia stato eseguito prima della notifica del ricorso, il ricorso deve ritenersi fondato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione del compenso professionale può essere ridotta quando il difensore abbia patrocinato una pluralità di ricorsi seriali di contenuto analogo, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero aveva comunicato l’avvenuto accreditamento dell’importo nel borsellino elettronico della ricorrente. Quest’ultima, confermato il pagamento, aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite per soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento era avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la controversia, pur essendo pacifico l’avvenuto pagamento, riguardava esclusivamente la determinazione della soccombenza e la conseguente regolazione delle spese di lite. L’elemento decisivo era rappresentato dalla circostanza temporale dell’adempimento, ossia se questo fosse intervenuto prima o dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.
Con ordinanza istruttoria, il TAR aveva ordinato al Ministero di fornire idonea prova della data effettiva dell’accredito. Il Ministero non aveva ottemperato all’ordine. Il Collegio ha quindi fatto applicazione della regola generale, costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore (Cass. civ., sez. un., 30.10.2001 n. 13533).
In difetto di prova da parte del Ministero, il pagamento doveva ritenersi avvenuto successivamente alla notifica del ricorso. Ne deriva che il ricorso era fondato e andava definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con condanna del Ministero soccombente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha valorizzato due profili: il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che aveva comunque provveduto al pagamento, e la serialità dei ricorsi patrocinati dal medesimo difensore. Tale serialità ha consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una riduzione graduale dell’impegno professionale per ciascun giudizio. In applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, che disciplina l’ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il Collegio ha ritenuto giustificata una proporzionale riduzione del compenso, liquidato in euro 500,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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