Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 1173 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è proponibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando la pubblica amministrazione non si conformi al dictum, per quanto riguarda il caso deciso. La copia attestata conforme del titolo giudiziale costituisce titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta. L’importo oggetto della condanna non è equiparabile a voce retributiva.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di 500,00 euro, per ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di 1.500,00 euro.

La ricorrente espone di aver notificato la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione e che la pronuncia è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Sul piano del titolo esecutivo, la sentenza risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Nel caso in esame è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Costituendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versare l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi equiparare tale importo a voci retributive.

In accoglimento della domanda, viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale provvederà nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore antistatario, in linea con il precedente Cons. Stato, Sez. VII, n. 9832 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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