Esenzione costo costruzione esclusa per parcheggio privato quantificazione annullata (TAR Lazio n. 10414 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal contributo di costruzione prevista per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, ha natura derogatoria e richiede un’interpretazione restrittiva. Il beneficio spetta solo per le opere destinate, in via immediata e diretta, alla fruizione collettiva e rispondenti a finalità di pubblico interesse. Un parcheggio rimane soggetto al contributo se, sebbene “aperto al pubblico”, sia realizzato e gestito dal privato a fini economici, prevalendo l’uso privatistico. La determinazione del costo di costruzione, ex art. 16 commi 9 e 10, d.P.R. n. 380/2001, deve essere motivata indicando i criteri di calcolo; in difetto, la quantificazione è annullata in parte qua, con obbligo di rideterminazione conformativa.

Il Fatto

Una società presentava istanza al Comune per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un “parcheggio a cielo aperto” su un proprio terreno, destinato dal piano urbanistico ad “aree per parcheggi pubblici”. Il Comune rilasciava il titolo, assoggettando l’intervento al pagamento del contributo di costruzione per la sola quota relativa al costo di costruzione. La società impugnava il provvedimento, chiedendo l’accertamento della non debenza delle somme richieste e, in subordine, la riduzione dell’importo. Dopo un’iniziale fase istruttoria, la società depositava motivi aggiunti avverso la relazione istruttoria prodotta in giudizio, che giustificava l’onerosità dell’intervento. La causa era discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia e urbanistica. Nel merito, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la regola generale è l’onerosità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, mentre l’art. 17 d.P.R. n. 380/2001 introduce ipotesi di esonero, tra cui quella per le opere di urbanizzazione realizzate anche da privati, riconducibili, in base alla l. n. 847/1964, agli spazi di sosta e di parcheggio.

Il Collegio ha ritenuto irrilevante la circostanza che il parcheggio fosse “aperto al pubblico”: tale elemento non implica che l’opera sia pubblica, trattandosi di un’infrastruttura di proprietà privata, alla quale l’utenza può accedere solo a fronte del pagamento di un corrispettivo, e realizzata specificamente per il conseguimento di un tornaconto economico del proprietario. Il Tribunale ha quindi valorizzato la natura derogatoria dell’esenzione, soggetta a interpretazione restrittiva, evidenziando come l’inciso “fruizione collettiva” implichi la necessità di opere di proprietà pubblica, poste immediatamente e direttamente al servizio della collettività. In tal senso, è stato ritenuto non conferente il riferimento alla cd. legge Tognoli sui parcheggi pertinenziali, dalla quale si trae comunque il principio per cui l’esenzione spetta solo ai parcheggi previsti per la fruizione collettiva.

Il Collegio ha invece accolto la censura relativa al difetto di motivazione sulla quantificazione del costo di costruzione. Ha accertato che dagli atti del procedimento non è possibile comprendere se l’amministrazione abbia applicato la disciplina di cui all’art. 16, commi 9 e 10, d.P.R. n. 380/2001, né sono emersi elementi utili a ricostruire le modalità di calcolo che hanno condotto alla somma richiesta. La comunicazione relativa al rilascio del permesso di costruire si limitava a indicare l’importo e le scadenze di versamento, senza altra specificazione. La determinazione è stata pertanto annullata in parte qua, limitatamente al quantum, con obbligo per il Comune di rideterminarsi. Il Tribunale ha precisato che non può discendere direttamente la riduzione dell’importo in sede giudiziale, spettando all’amministrazione una nuova valutazione motivata, con eventuale obbligo di restituzione delle somme versate in eccedenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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