Cessazione della materia del contendere e spese per ostensione tardiva dell’accesso (TAR Umbria n. 331 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso il silenzio-diniego sull’istanza di accesso, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., integrando una definizione del procedimento in senso favorevole all’istante. La cessazione della materia del contendere non preclude però la regolazione delle spese: quando l’amministrazione abbia provveduto all’ostensione solo dopo l’instaurazione del giudizio e oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 5, l. n. 241 del 1990, l’accoglimento nel merito della pretesa impone la condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite. Rileva, a tal fine, il riconoscimento pieno della legittimazione della ricorrente all’accesso, che rende il ritardo non giustificato.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato all’I.N.P.S. un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, chiedendo copia informale delle deliberazioni con cui gli organi centrali o periferici dell’Istituto avevano disposto il prelievo, in via autoritativa e unilaterale, di una somma dal conto corrente alla medesima intestato. Non avendo ottenuto riscontro, ha agito davanti al TAR Umbria per l’annullamento del silenzio-diniego, per la declaratoria del proprio diritto all’accesso e per la condanna dell’amministrazione all’ostensione.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente ha dedotto di aver integralmente accolto l’istanza con un espresso provvedimento, adottato all’esito dell’istruttoria, disponendo la trasmissione della documentazione disponibile: fonti normative e istruzioni interne, evidenze estratte dai sistemi informativi, provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento delle operazioni di recupero. Ha quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha confermato la ricezione della documentazione e convenuto sulla cessazione, insistendo però per la refusione delle spese e il rimborso del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che l’amministrazione ha riconosciuto in modo pieno la legittimazione della ricorrente all’accesso, dichiarando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990. All’esito dell’istruttoria è stata accertata l’esistenza di una documentazione effettivamente ostensibile, comprensiva delle schermate applicative attestanti le operazioni eseguite nella procedura dedicata e dei provvedimenti giurisdizionali presupposti.
L’Istituto ha chiarito che non risultano ulteriori atti o provvedimenti nella propria disponibilità suscettibili di ostensione. Ne deriva che la domanda di accesso è stata integralmente accolta e che la documentazione esistente risulta già consegnata.
Su queste premesse i giudici dichiarano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione favorevole del procedimento rende priva di oggetto la pretesa caducatoria e quella di condanna all’ostensione.
Il punto centrale riguarda le spese. La ricorrente ne ha chiesto la refusione e il Collegio ritiene la richiesta fondata. L’amministrazione ha riconosciuto la legittimazione all’accesso, ma ha provveduto all’ostensione oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 25, comma 5, l. n. 241 del 1990 e soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. La parte resistente è quindi condannata alla refusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente, sussistendone i presupposti a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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