Verifica obbligatoria dell’equivalenza del CCNL dichiarato in gara (TAR Puglia n. 388 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, laddove l’operatore economico dichiari, ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, di applicare un CCNL differente da quello indicato nella lex specialis, la stazione appaltante è obbligata a verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione. Tale verifica, disciplinata dall’art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 3, 4 e 5 dell’allegato I.01.6, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 209/2024, ha carattere obbligatorio e il suo omesso espletamento determina l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per difetto di istruttoria. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nella valutazione di equivalenza, dovendo tale potere essere esercitato in via prioritaria dalla stessa stazione appaltante.

Il Fatto

Il Comune di Pulsano, tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro, aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale. La società ricorrente, classificatasi seconda, aveva offerto un rialzo del 22,25% sull’aggio base, mentre la controinteressata, risultata prima, aveva proposto un rialzo del 30,90%.

Con la determinazione dirigenziale impugnata, l’amministrazione aveva disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della società controinteressata. La società seconda classificata aveva quindi proposto ricorso, deducendo due ordini di censure: la violazione del divieto di svolgimento congiunto di attività funebri e di gestione di servizi cimiteriali e l’omessa verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato dall’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il motivo concernente la presunta violazione dell’art. 2 della L.R. Puglia n. 34/2008, rigettandolo. Dalla visura camerale prodotta è emerso che la società aggiudicataria non svolge attività di onoranze funebri, essendo il suo oggetto sociale limitato alla gestione di servizi interni ai cimiteri, con espressa esclusione dei servizi funebri come definiti dall’art. 15 della medesima legge regionale.

Il Collegio ha invece accolto la doglianza relativa al difetto di istruttoria sull’equivalenza del CCNL. La società aggiudicataria, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, aveva dichiarato di applicare il CCNL CISAL AMPIT 7950, differente dal CCNL Metalmeccanico-Artigiano indicato nel disciplinare di gara, asserendone l’equivalenza. A fronte di tale dichiarazione, la stazione appaltante si era limitata a recepire supinamente quanto affermato, senza svolgere alcuna verifica.

La Corte ha ricordato che la verifica dell’equivalenza, come precisato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 209/2024 che ha modificato il comma 4 dell’art. 11, costituisce un adempimento obbligatorio propedeutico all’aggiudicazione. L’allegato I.01.6 del Codice dei contratti pubblici prevede una presunzione di equivalenza, individua i criteri per la verifica quando tale presunzione non opera e disciplina le modalità di controllo della dichiarazione in sede di verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del medesimo decreto.

Dall’esame degli atti, inclusi i documenti depositati in adempimento dell’ordinanza istruttoria, non è emersa alcuna traccia dell’espletamento di tale verifica, né nei verbali di gara né nel provvedimento di aggiudicazione. Il Tribunale ha precisato che il sindacato sul merito dell’equivalenza tra i due contratti collettivi è precluso al giudice, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato. Ne consegue che l’annullamento dell’aggiudicazione è disposto per il vizio procedimentale, con obbligo per l’amministrazione di procedere alla verifica e di rieditare il potere. La domanda di subentro e quella risarcitoria, genericamente formulata, sono state respinte, con condanna alle spese dell’amministrazione e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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