Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 1149 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’effettiva esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce il momento a partire dal quale l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, senza necessità di una successiva istanza. La soccombenza dell’amministrazione resistente giustifica la condanna alle spese, liquidate tenendo conto della serialità della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto a percepire il beneficio della Carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sua attribuzione per i richiesti anni scolastici. Il Ministero non ha provveduto spontaneamente, né si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la verifica in base ad elementi documentali. Risulta che il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni.
Il Collegio accerta inoltre che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, risultando in atti la relativa attestazione della cancelleria. Sussistono, dunque, entrambi i presupposti dell’azione.
Nel merito, dagli atti non emerge che la sentenza sia stata eseguita. Il giudice ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo la somma liquidata, entro il termine di trenta giorni.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione.
Le spese del giudizio, da distrarsi ai procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate considerando il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
Nota della Redazione
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