Ottemperanza al giudicato su retribuzione docente e carta elettronica (TAR Toscana n. 1148 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La fondatezza dell’ottemperanza presuppone la certezza del credito liquidato nel titolo, con esclusione di ogni nuova valutazione sul merito.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza n. 328 del 3 luglio 2024, emessa dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive e del contributo alla formazione.
Poiché l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento degli importi liquidati, degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 9 luglio 2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La cancelleria del Tribunale di Pisa ha inoltre attestato il passaggio in giudicato della sentenza in data 20 marzo 2025.
Nel merito, il TAR ha rilevato che non risulta dagli atti alcuna esecuzione del giudicato. L’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. e determina l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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