Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 3139 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Costituiscono condizioni di ammissibilità il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina la piena esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla, con accredito di complessivi euro 2.000,00.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione l’8 luglio 2025 e, non impugnata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 28 ottobre 2025. Nonostante il decorso del termine di legge, il Ministero non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta e condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Quanto all’ammissibilità, ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Due sono i presupposti processuali richiesti. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza: condizione soddisfatta dal certificato di cancelleria del 28 ottobre 2025, che attesta la mancata impugnazione della pronuncia del giudice del lavoro. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale termine costituisca una condizione di ammissibilità, o procedibilità, anche del giudizio di ottemperanza. Nel caso di specie la sentenza è stata notificata l’8 luglio 2025 e il ricorso per ottemperanza l’8 dicembre 2025: il termine di centoventi giorni risulta quindi ampiamente decorso, rendendo l’azione ammissibile.
Nel merito, la sentenza del giudice ordinario possiede un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto alla parte vittoriosa. L’obbligo scaturente dal giudicato consisteva nella costituzione della Carta elettronica del docente e nell’accredito di euro 2.000,00. L’Amministrazione, pur formalmente costituita, non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha addotto ragioni ostative. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto pienamente accertato.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero la piena e integrale ottemperanza entro sessanta giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, in accoglimento della richiesta di parte e per ragioni di effettività della tutela. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario: nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali. Le spese sono state poste a carico della soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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