Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sull’assegnazione della Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 207 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, secondo gli artt. 479 cod. proc. civ. come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, costituisce idoneo titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e nominato il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente con servizio prestato a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 1.000,00.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la stessa è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha eseguito spontaneamente la pronuncia, quantomeno nel capo relativo al rilascio della Carta elettronica, la parte ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza per conseguire l’attivazione della Carta con l’accredito della somma oggetto di condanna, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il primo requisito è stato ravvisato nella regolare notifica della sentenza ottemperanda presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022. Da tale novella le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il secondo requisito è stato individuato nel decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il terzo requisito è il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla parte ricorrente.

Costituendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione della pronuncia, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento in essa dell’importo oggetto del capo condannatorio. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sono state ridotte della metà in ragione del carattere seriale della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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