Azione di ottemperanza al giudicato su retribuzione professionale docenti (TAR Veneto n. 204 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il ricorrente consegua l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. In tal caso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni deve ritenersi infruttuosamente decorso. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo giudiziale, assegna un termine e nomina, sin da ora, il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, ha agito in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza n. 29/2024, pubblicata il 17 gennaio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente, istituita dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi sulle somme rivalutate.

La sentenza è stata notificata in data 28 maggio 2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione e che, in caso di perdurante inerzia, fosse nominato un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di proporre il rimedio per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per effetto di tale modifica le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il Collegio ha poi rilevato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Costituisce circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo di dare al titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza a cura del ricorrente.

In accoglimento della domanda è nominato sin da ora, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e ulteriore termine di sessanta giorni. Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, ridotti della metà per il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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