Intitolazione di aree pubbliche a persone non decedute: discrezionalità dell’amministrazione e insussistenza del periculum (TAR Abruzzo n. 6 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, la concessione della misura di cui all’art. 55 cod. proc. amm. richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora. In materia di modifica della denominazione di aree pubbliche, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, il cui sindacato in sede cautelare è limitato alla manifesta illogicità o irrazionalità. La domanda cautelare va pertanto respinta ove non emergano profili che inducano ad una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso e non sussista l’urgenza di provvedere.
Il Fatto
Il Comune di Pescina impugnava, chiedendone la sospensione, il decreto con cui il Prefetto della Provincia di L’Aquila aveva respinto la richiesta di autorizzazione a mutare la denominazione dell’area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana”. Il diniego prefettizio si fondava sul parere contrario espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo, a sua volta richiamante la nota della Deputazione di Storia Patria per l’Abruzzo.
Il ricorrente contestava la legittimità del diniego e degli atti presupposti, deducendone i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dai requisiti necessari per la concessione della misura richiesta. Ad avviso del Collegio, dagli elementi acquisiti in causa non emergevano profili atti a fondare una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità che l’amministrazione resistente esercita nella fattispecie, relativa alla denominazione di un’area pubblica.
Il Collegio ha altresì escluso la sussistenza del periculum in mora, requisito che, unitamente al fumus, deve ricorrere per l’accoglimento dell’istanza incidentale. La mancanza di uno solo dei presupposti è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
In accoglimento della regola della soccombenza, il Tribunale ha condannato il Comune ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
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Nota della Redazione
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