Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte (TAR Veneto n. 210 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo della Pubblica Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con conseguente attivazione della stessa e accredito della somma oggetto del capo condannatorio. La nomina del commissario ad acta è disposta in via anticipata per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrino le altre ragioni ostative già enucleate dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 124/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi € 1.500,00.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione il 3 aprile 2024 ed era passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la parte ha chiesto l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Verifica poi la notificazione del titolo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, alla luce dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità di apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.
Accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e la definitività della pronuncia, il Tribunale rileva che è circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione. Dichiara pertanto l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta e versamento dell’importo oggetto della condanna.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che ha chiarito come l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, abbia aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Il ritardo è ricondotto alla mole del tutto eccezionale del contenzioso seriale sul dispositivo digitale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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