Opposizione riservata ad amministrazioni per interessi sensibili (TAR Lazio n. 8475 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-quinquies della l. 241/1990, è rimessa alle sole amministrazioni specificamente ed ordinariamente preposte alla cura di interessi sensibili, quali la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità, individuate sulla base di norme speciali che attribuiscono una competenza diretta e prevalentemente tecnico-scientifica ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso. Ne consegue che il Comune, pur titolare di un’ampia legittimazione a ricorrere in giudizio a tutela della comunità territoriale rappresentata, non è di regola legittimato a proporre l’opposizione, difettando la specifica preposizione a funzioni di amministrazione attiva in materia di interessi sensibili. Gli atti di individuazione di infrastrutture strategiche e di nomina del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32/2019, costituiscono valutazioni di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento del fatto.
Il Fatto
Il condominio e i singoli proprietari, residenti nelle adiacenze del tracciato della strada statale 45 della Val Trebbia, hanno impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria con cui il Commissario straordinario ha approvato il progetto definitivo di ammodernamento del tratto tra Cernusca e Rivergaro, nonché la nota con cui la Presidenza del Consiglio ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal Comune di Rivergaro ai sensi dell’art. 14-quinquies della l. 241/1990. Il giudizio, inizialmente instaurato dinanzi al TAR Emilia-Romagna, è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio, dichiaratosi competente. I ricorrenti hanno dedotto vizi di nullità e di eccesso di potere, lamentando in particolare mancata considerazione del dissenso comunale, carenza di motivazione sulla posizione prevalente assunta in conferenza, omessa valutazione delle osservazioni presentate, violazione del principio di proporzionalità e difetto di istruttoria sul confronto tra il progetto approvato e le pregresse soluzioni progettuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, risultando il ricorso e i motivi aggiunti infondati nel merito. Quanto al primo motivo, la Sezione ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2534 del 30 settembre 2019, secondo cui l’opposizione ex art. 14-quinquies è istituto riservato alle amministrazioni specificamente preposte alla tutela di interessi sensibili, cui norme speciali attribuiscano una competenza diretta e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso. La circostanza che il Comune avesse rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non integra la preposizione richiesta, dovendosi distinguere l’attribuzione di funzioni di amministrazione attiva dalla mera legittimazione processuale, che pure è riconosciuta all’ente in termini ampi. Il dissenso comunale, pertanto, non poteva assumere valenza ostativa e correttamente è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione. Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che la scelta di commissariare determinate opere pubbliche non appare irragionevole, essendo finalizzata ad accelerare il procedimento per la realizzazione di infrastrutture complesse, né risulta lesivo delle garanzie di imparzialità, potendo la nomina avvenire anche tra dirigenti di società a controllo pubblico. Le censure relative al merito tecnico, esaminate congiuntamente, sono state ritenute espressione di mere posizioni di opinabilità. L’opera risulta inserita nel sistema delle opere strategiche con atti non impugnati, e la valutazione progettuale coinvolge giudizi espressi al massimo livello governativo, sindacabili solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento del fatto: vizi che il Collegio ha escluso, evidenziando come il progetto definitivo sia stato vagliato anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale nella delibera CIPESS del 21.3.2024. La mancata considerazione delle osservazioni della comunità locale è stata infine confutata richiamando la delibera consiliare n. 60 del 21.10.2023, da cui risulta che il dissenso comunale è stato comunque acquisito e valutato nel procedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese stante la natura della controversia.
Nota della Redazione
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