Esecuzione del giudicato e carta elettronica docente: obbligo di ottemperanza del Ministero (TAR Campania n. 3057 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. sussistono quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso va accolto con ordine all’Amministrazione di provvedere all’integrale pagamento delle spettanze rivendicate nel termine fissato dal giudice. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le stesse modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato nell’anno scolastico 2019/2020.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso del commissario ad acta, esso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare Min. Tesoro n. 75/1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore antistatario, e ha nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della competente Direzione generale o un funzionario delegato.
Nota della Redazione
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