Ottemperanza al giudicato civile parzialmente inammissibile e cessata materia del contendere (TAR Piemonte n. 1439 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il ricorso è inammissibile nella parte in cui chiede l’esecuzione di somme già versate dal debitore prima della sua proposizione, poiché rispetto a esse difetta l’interesse ad agire. Per le somme invece corrisposte solo in corso di causa, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, una volta provato l’integrale pagamento. Il pagamento anteriore al ricorso rileva a prescindere dalla sua chiara imputazione nel cedolino, se la parte non chiarisce a quale diverso titolo lo abbia ricevuto. La reciproca soccombenza, reale per il ricorrente e virtuale per l’amministrazione, giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del giudice civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.910,98, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto. Ha dedotto di aver ricevuto solo € 278,00 con il cedolino di luglio 2025 e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Ministero si è costituito, deducendo di aver già versato ulteriori € 1.635,04 il 23.06.2025. Dopo due ordinanze istruttorie, l’Amministrazione ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme residue nel maggio 2026, chiedendo la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse ad agire. Dalla documentazione versata emerge che la somma riconosciuta dal giudice ordinario è stata corrisposta in parte per € 278,00 nel luglio 2025 e in altra parte per € 1.485,44 nel precedente giugno 2025. Poiché tali versamenti sono anteriori alla notifica e al deposito del ricorso, avvenuti il 09.01.2026, la domanda di ottemperanza è inammissibile per le somme già incassate.

Il Tribunale richiama sul punto la propria giurisprudenza e quella di altra sezione, secondo cui non può ordinarsi l’ottemperanza rispetto a somme già versate prima dell’introduzione del giudizio. Irrilevante è il rilievo della ricorrente circa la non chiara imputazione del pagamento nel cedolino di giugno 2025: il versamento è comunque anteriore al ricorso e non è stato chiarito a quale diverso titolo sarebbe stato effettuato.

Quanto alle residue somme non ancora corrisposte al momento della proposizione, il Collegio rileva che l’Amministrazione ne ha provato l’integrale pagamento in corso di causa, con la documentazione depositata il 27.05.2026. Ne deriva la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Non viene accolta la tesi secondo cui l’acconto di € 278,00 non potrebbe più riferirsi alla sentenza azionata perché non richiamato nei conteggi finali. Il Collegio osserva che era stata la stessa ricorrente a qualificarlo come parziale esecuzione nel ricorso e che i conteggi riguardano la somma residua lamentata. La ricorrente non indica quale diversa sentenza avrebbe riconosciuto l’ulteriore credito cui riferire il cedolino di luglio 2025. Escluso è quindi il mancato versamento di € 278,00 imputabile a presunte illegittime trattenute previdenziali.

Infine, la parziale reciproca soccombenza — reale per la ricorrente quanto alle somme già incassate, virtuale per il Ministero quanto a quelle pagate solo in corso di causa — giustifica l’compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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