Trasferimento tra atenei a numero chiuso: serve capacità formativa residua (TAR Lombardia n. 1106 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di uno studente iscritto al primo anno di un corso di laurea a numero chiuso, quale quello in Medicina e Chirurgia, è subordinato alla verifica della sussistenza di capacità formative residue presso l’ateneo di destinazione, costituendo tale requisito presupposto indefettibile per l’accoglimento dell’istanza. La mancanza di posti disponibili rende irrilevante l’eventuale illegittimità dei criteri adottati dall’università per la definizione dei gravi motivi. Tali motivi, inoltre, devono afferire alla sfera giuridica dello studente istante e non già a quella dei suoi familiari, configurandosi l’ipotesi di disabilità quale causa di trasferimento solo se riferita al diretto interessato. Il diniego opposto dall’amministrazione in assenza di posti liberi non viola l’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, derogato dall’impianto normativo della programmazione degli accessi.
Il Fatto
Una studentessa, immatricolata al primo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, ha avanzato istanza di trasferimento verso un altro ateneo, deducendo la necessità di assistere il fratello, disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. L’amministrazione universitaria ha respinto l’istanza rappresentando l’assenza di posti disponibili per il corso richiesto, richiamando le previsioni del DM n. 1115/2025 in materia di capacità formative residue. L’interessata, dopo un interlocuzione informale con gli uffici, ha impugnato i dinieghi e la delibera del Senato Accademico che limitava i “gravi motivi” alle sole disabilità personali o alla necessità di cure per lo studente, lamentando la violazione della normativa in materia di accesso programmato e della disciplina sul sostegno ai disabili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’e-mail del 9.1.2026 come una vera e propria istanza di trasferimento, cui ha fatto seguito il diniego del 23.1.2026. Tale nota, avendo carattere provvedimentale e lesivo, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’art. 29 c.p.a.: il ricorso, notificato il 23.5.2026, è pertanto irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a., essendo il termine spirato il 24.3.2026. Analoga conclusione è stata raggiunta per la successiva nota del 26.1.2026, priva di portata autonomamente lesiva in quanto meramente confermativa del precedente diniego e, comunque, anch’essa non tempestivamente impugnata.
Il Collegio ha poi dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa dell’e-mail del 26.3.2026, qualificata come mera comunicazione resa in risposta a una richiesta di chiarimenti, priva di effetti lesivi diretti e immediati nella sfera giuridica della ricorrente. Parimenti inammissibile è risultata l’impugnazione della delibera del Senato Accademico: accertata l’assenza di capacità formative residue — presupposto non contestato dalla ricorrente — la limitazione dei “gravi motivi” alle sole ipotesi di disabilità personale è divenuta concretamente irrilevante, difettando comunque il requisito dei posti disponibili.
Il Tribunale ha comunque esaminato il merito, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui il trasferimento verso un corso a numero chiuso non può prescindere dalla disponibilità di posti presso l’ateneo di destinazione. Il sistema di accesso programmato, disciplinato dalla legge n. 264/1999 e attuato dal DM n. 1115/2025, non consente l’iscrizione in sovrannumero rispetto alla coorte programmata, nemmeno in presenza di gravi motivi documentati.
Il Collegio ha infine precisato che i “gravi motivi” legittimanti il trasferimento devono riguardare la sfera personale dello studente istante e non quella dei suoi familiari: la giurisprudenza richiamata dalla stessa ricorrente, infatti, si riferiva a un caso di disabilità dello studente. La condizione del familiare disabile può assumere rilievo solo nelle procedure ordinarie, nei limiti dei posti disponibili, non potendo costituire titolo per derogare alla programmazione degli accessi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna della ricorrente al rimborso di un terzo delle spese di lite e compensazione della residua parte.
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Nota della Redazione
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